sinistra euromediterranea: lo statuto

admin 31 dicembre 2013 0
sinistra euromediterranea: lo statuto

 

STATUTO dell’Associazione “SINISTRA EUROMEDITERRANEA”

L’associazione “ SINISTRA EUROMEDITERRANEA” ha obiettivi di elaborazione e di diffusione di idee nei campi della cultura, dell’economia, delle scienze sociali e della politica, al fine di organizzare tutte/i coloro che sono interessati alla sperimentazione prevista dall’art. 6 comma 7 dello Statuto della Sinistra europea, che si allega.

L’associazione si riconosce nei valori che hanno spinto partiti, soggetti individuali e collettivi alla costituzione della Sinistra Europea, e alla creazione del nuovo soggetto politico (Partito della Sinistra Europea).
In particolare pone la sua attenzione ai fenomeni politici e sociali che si sviluppano nella mesoregione del Mediterraneo per contrastare la globalizzazione neoliberista e per cambiare i modelli socio-economici e culturali dominanti che il pensiero unico neoliberista tende ad imporre.

All’associazione possono aderire tutte le persone e le associazioni  che, riconoscendosi nel manifesto costitutivo della SEM e della Sinistra europea, sono interessate a tale progetto.

Art.. 1 (Denominazione – Sede)

E’ costituita l’associazione “ Sinistra Euro-Mediterranea”  (SEM), con sede provvisoria in Roma, Via dei Lucani 22B.

Art.. 2 (Finalità)

La SEM è un’associazione politico-culturale senza scopo di lucro, che fa riferimento alle finalità ed ai valori stabiliti dal documento costitutivo della stessa approvato a Napoli l’8 giugno 2006, al  Manifesto della SE, alla Carta di intenti di costituzione della Sez. Italiana della SE approvata a Roma il 18 marzo 2006 e allo statuto dallo Statuto della SE approvato a Roma il 9 maggio 2004.
La  SEM assume come tratto distintivo la pratica collettiva, per valorizzare concretamente l’elaborazione comune, la dimensione del “noi” e degli “altri” ed il metodo del “consenso” per l’assunzione delle decisioni.
Si intende per “metodo del consenso” il determinarsi delle decisioni all’unanimità.

Art.. 3 (Soci)

La SEM è aperta all’iscrizione libera e individuale di tutte le donne e tutti gli uomini che vivono nell’UE e  nella  meso regione mediterranea e delle associazioni che scelgono di aderirvi sulla base del documento istitutivo e di quanto previsto dal presente statuto.
Tutti gli iscritti e le associazioni aderenti  si impegnano a dare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e nelle attività dell’Associazione.
L’iscrizione individuale è annuale, corrisponde all’anno solare e comporta l’accettazione delle norme del presente Statuto, il versamento della quota associativa e il ritiro della tessera.
L’iscrizione  individuale, avviene singolarmente mediante richiesta diretta alla Associazione.
Le adesioni alla SEM di altre associazioni che ne condividono il documento istitutivo, i valori e le scelte politiche e culturali e quanto stabilito dal presente statuto, conservando la propria autonomia,  le proprie specificità e modalità organizzative e di iniziativa, avverranno su delibera formale delle associazioni interessate.
Le associazioni aderenti sono rappresentate con una delegazione concordata al momento dell’adesione.
Gli aderenti a titolo individuale alla SEM possono organizzare le proprie attività in circoli/ laboratori  tematici o territoriali.
Sono soci dell’Associazione coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo, denominati “soci fondatori” e coloro che vi aderiscono, approvandone lo statuto, denominati “soci ordinari” e  sostenitori.
I soci hanno diritto all’informazione sulle decisioni e sulle iniziative assunte dagli organi.
I soci singoli cessano di appartenere all’associazione:

per decesso in caso di persona fisica o per scioglimento, in caso di persona giuridica;
per recesso scritto che ha effetto immediato, fatto salvo il pagamento della quota sociale in corso;
per mancato rinnovo della tessera annuale entro il 31 agosto.
per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità, di incompatibilità con la natura e gli scopi dell’associazione o di indegnità.

Art. 4 (finanziamenti e sostegni diversi)

I soci ordinari contribuiscono con la quota tessera annuale, proporzionata al proprio reddito e comunque non inferiore a 20 euro.
I soci sostenitori contribuiscono con una quota annua non inferiore a 100 euro.

Art.  5 (Organi)

Gli organi dell’Associazione  sono:

Il Forum nazionale
Il Coordinamento nazionale
L’Esecutivo nazionale
Il Presidente
Due vicepresidenti
il Portavoce
Il Tesoriere
Il Collegio dei Garanti.

Non è prevista alcuna retribuzione per i chiamati a ricoprire le cariche sociali.

Art. 6 (Il Forum nazionale)

Il Forum è l’organo sovrano ed è composto da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale e dalle associazioni aderenti secondo proporzioni e modalità stabilite in un successivo regolamento.
Si riunisce con cadenza almeno  annuale su iniziativa del portavoce o del Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni, ed ogni volta che il coordinamento dello stesso  o una percentuale del 10%  degli associati.
Il Forum è regolarmente costituito quando siano presenti in prima convocazione la maggioranza dei suoi membri ed in seconda convocazione con qualunque numero di partecipanti.
Il Forum svolge i seguenti compiti:

analizza, traccia e verifica le linee strategiche dell’Associazione;
elegge il Presidente, i vicepresidenti, il portavoce e il tesoriere;
elegge il coordinamento che dura in carica per un anno solare ed è rinnovabile;
ratifica le  modifiche statutarie ai sensi dell’art. 12;
stabilisce l’importo annuale della quota d’iscrizione;
elegge il Collegio dei Garanti.

Il Forum, salve le eccezioni previste dal presente Statuto, sceglie e delibera  attraverso il metodo del consenso.
Qualora sopraggiungano problemi connessi alle modalità di assunzione delle decisioni, il forum delibera sulle stesse, seduta stante, a maggioranza qualificata.

Art. 7 (Forum territoriali e tematici)

Analogamente al Forum Nazionale è ammessa la costituzione di Forum Territoriali con la funzione di essere sedi permanenti di consultazione, discussione e decisione dell’associazione in un determinato ambito territoriale. Il Forum territoriale è l’espressione della volontà dell’associazione in un determinato territorio, senza nessuna eccezione.
I Forum territoriali possono essere:

frazione o quartiere
municipali
comunali;
provinciali;
regionali;
interregionali.
tematici

Sono membri di ciascun forum territoriale o tematico tutti i soci ordinari residenti, domiciliati, o aventi sede legale o sociale, in quel territorio, senza possibilità di delega.
I Forum vengono costituiti, previa comunicazione al Coordinamento dell’ambito in cui andranno ad operare, per richiesta scritta di un decimo degli associati presenti nell’ambito territoriale di competenza del forum medesimo. Ogni Forum territoriale e/o tematico ha la facoltà di individuare uno o più coordinatori e si doterà di regolamento di convocazione e funzionamento, non in contrasto col presente statuto.
I forum territoriali, possono articolarsi, con proprie modalità in Forum tematici.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare ai forum tematici.

Art. 8 (Il coordinamento nazionale)

Il coordinamento è l’organo di attuazione degli indirizzi fissati dal Forum nazionale.
E’ composto  al massimo da 21 soci a vario titolo designati dal Forum nazionale, in maniera tale da rappresentare, ove possibile, tutte le esperienze, individuali e collettive, presenti all’interno della Associazione. Esso dura in carica un anno. I soci fondatori ne faranno parte di diritto per i primi tre anni di vita dell’associazione.
Il coordinamento è eletto con il criterio dell’elettorato attivo e passivo e ogni elettore, a scrutinio segreto, può esprimere un 1/3 degli erigendi, corretto per eccesso.
In caso di mancato consenso nell’elezione del coordinamento, saranno prorogati i poteri del coordinamento in carica.
Il coordinamento:

approva i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti;
fornisce gli indirizzi operativi della Associazione per la realizzazione delle linee strategiche definite dal Forum nazionale;
assicura il costante rispetto delle linee di indirizzo operativo tracciate;
verifica e convalida le aggregazioni in circoli/laboratori territoriali e/o tematici costituiti da aderenti individuali alla associazione;
costituisce al proprio interno gruppi di lavoro su specifiche tematiche o per realizzare iniziative rilevanti della Associazione, anche mediante il coinvolgimento di tutti i soci, associazioni  e di personalità esterne.

Art. 9 (Convocazioni – Deliberazioni)

Il  Coordinamento è convocato dal Portavoce, d’intesa con il Presidente,  di norma almeno ogni tre mesi, con un preavviso di almeno cinque giorni. E’ altresì convocato su richiesta del Collegio dei garanti o del 3%  dei singoli o associazioni componenti il Forum nazionale. In tali casi il portavoce  provvede alla convocazione entro tre giorni dalla ricezione della richiesta.
In prima convocazione la seduta è valida in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda convocazione, con qualunque numero degli stessi.
Il coordinamento delibera  con il metodo del consenso.

Art. 10 (Organi)

- Il Presidente
Presiede il forum nazionale e rappresenta l’unitarietà dell’associazione.
I Vicepresidenti
Coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni.
- Il Portavoce
Il Portavoce è l’organo di rappresentanza politica e legale della Associazione, sia nei rapporti con i terzi, che in giudizio, con la facoltà di promuovere autonomamente qualunque azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
Il portavoce dura in carica un anno ed è rinnovabile.
Il Portavoce cessa dalle sue funzioni con la scadenza del coordinamento che lo ha eletto.
Tuttavia, in caso di mancato consenso nell’elezione del portavoce, saranno prorogati i poteri del portavoce in carica.
Il portavoce  coordina l’attività del coordinamento ed è responsabile dell’attuazione degli indirizzi operativi stabiliti da quest’ultimo.
- L’Esecutivo
Il Portavoce è assistito nelle proprie attività da un Esecutivo designati  dal coordinamento. Il portavoce  può delegare a ciascun componente dell’Esecutivo compiti, generali e speciali, dandone tempestiva comunicazione al coordinamento. In ogni caso resta in capo al portavoce la responsabilità politica  dell’operato dell’Esecutivo.
Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, nominati dal Forum nazionale per tre anni ed elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio:
interviene nelle controversie tra i soci e tra di essi e gli organi dirigenti dell’Associazione. – i membri del Collegio partecipano al Forum nazionale.
- Il Tesoriere
1. Il Tesoriere cura la gestione economica della  Associazione nel rispetto delle direttive del  Forum nazionale, del coordinamento, dell’esecutivo e del Portavoce.
2. Il Tesoriere presenta al coordinamento il bilancio preventivo e consuntivo.
3. Il Tesoriere risponde al Portavoce e sono a suo carico tutti gli obblighi contabili e fiscali previsti dalla legge.
4. Il Tesoriere promuove ogni utile iniziativa per l’autofinanziamento e l’acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria.
5. Il Tesoriere è responsabile della gestione dei fondi dell’Associazione.

Art. 12 (Modifiche Statutarie)

Il Presente Statuto può essere modificato dal Forum nazionale a maggioranza qualificata dei presenti.

Art. 13 (Patrimonio dell’Associazione)

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

dalle quote dei soci;
dai contributi che i cittadini, le Associazioni e gli Enti pubblici e privati devolveranno per il raggiungimento dello scopo sociale;
dal ricavato delle iniziative di autofinanziamento promosse dagli organi sociali.

Art. 14 (Durata dell’Associazione)

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 15 (Scioglimento dell’Associazione)

Il Forum delibera i modi e le forme dello scioglimento dell’Associazione. In caso di scioglimento, tutti i beni dell’Associazione verranno conferiti a strutture o attività consonanti con le finalità del presente statuto.

Art. 17 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto si fa diretto riferimento agli articoli del Codice civile e alle altre norme di legge, in particolare a quelle di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in quanto applicabili.

Roma 6 novembre 2006

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